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> Divieto di download e diffusione - tutela del diritto d'autore
Chiunque copia e incolla un testo o una pagina da un sito web viola il diritto d’autore anche se ne riporta l’autore e magari il link: si tratta, comunque, di una riproduzione integrale che non è consentita.
L’art. 65 n.633/1941 della legge sul diritto d’autore prevede un’ulteriore eccezione al diritto d’autore, in quanto ammette la riproduzione di articoli “messi a disposizione del pubblico” (quindi anche degli articoli pubblicati nel web) ma solo quando avviene all’interno di altre riviste o giornali e se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata: la riproduzione di articoli in un sito internet è, dunque, consentita se si tratta di un giornale online mentre, negli altri casi, rimane soltanto la possibilità di una breve citazione ai sensi dell’articolo 70 sopra citato. L’art. 65 consente la riproduzione di materiali o opere utilizzate in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca ma nei limiti di uno “scopo informativo” e citando comunque l’autore o la fonte.
Il diritto d’autore esiste anche per i materiali pubblicati nel web, quando abbiano un minimo carattere di creatività e di originalità (art. 1 della legge n. 633/1941, la c.d. legge sul diritto d’autore); il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera (art. 2576 cod. civ.) e spetta ex lege, senza che sia necessario avvisare l’internauta apponendo dei simboli o delle diciture (come ad esempio, “vietata la riproduzione”). L'art. 2 legge diritto d'autore fornisce una elencazione di opere protette (tra cui non appare l’opera giornalistica ma trattasi di elenco aperto) e l’art. 3 contempla espressamente le opere collettive “costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali”. Queste ultime sono protette “come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”.
La tutela autorale, pertanto, ricomprende tutte quelle opere, dentro gli schemi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 633/1941, che sono caratterizzate dai requisiti dell’originalità e della creatività, rispetto alle quali la l.d.a. disciplina in modo specifico e completo la protezione riservata agli autori, prevedendo sia la riserva a favore di questi di tutta una serie di diritti esclusivi ed assoluti di economica utilizzazione, con indicazione specifica di termini di durata, sia la riserva dei diritti morali d’autore intrasferibili, irrinunziabili ed inalienabili. L’articolo 12 della l.d.a., poi, stabilisce che “l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’ opera”.
Il giornale telematico, paragonabile alla pubblicazione cartacea, cui si estendono le garanzie costituzionali (art. 21 Cost.), come confermato dalla Corte di Cassazione e dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, segue le regole della normativa sulla stampa, sia che si tratti di riproduzione di quello cartaceo, sia quale unica fonte di informazione.
Ed infatti, tra i vari diritti patrimoniali d’autore che, secondo quanto disposto dall’art. 19 l.d.a. possono formare oggetto di cessioni separate, uno dei più importanti è il diritto di riproduzione, che spetta in via esclusiva ed originariamente, salve le eventuali cessioni, all’autore dell’opera ed ha per oggetto ex art. 13 1.d.a. “la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”. Con la dicitura “in qualunque modo o forma”, si includono quindi tutti i casi in cui vi possa essere un’attività di copiatura di un’opera.
Nell’ambito del diritto di riproduzione, rientrano sicuramente la digitalizzazione dell’opera o di altri materiali protetti e la fissazione delle informazioni digitali. Il summenzionato diritto, v’è da precisare, coinvolge sia l’opera unitariamente considerata, sia ciascuna delle parti di cui è composta, tenendo sempre presente che la riproduzione parziale dell’opera dell’ingegno non è ammissibile se non vi sia il previo consenso dell’autore.
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